Abuso d’alcol alla guida, tutto quello che c’è da sapere su questo reato stradale: sanzioni, revoca della patente, normativa vigente


Districarsi fra le leggi non è sempre facile, ma per alcuni temi è necessario. Ci stiamo riferendo alla Guida in Stato di Ebbrezza, ovvero quando dopo aver bevuto una dose eccessiva di alcol ci si mette alla guida. Si tratta di un REATO che comporta importanti conseguenze penali ed amministrative.


Il motivo per cui viene punita l’eccessiva assunzione di alcool prima di mettersi alla guida è che l’alcol altera la nostra percezione della realtà e rallenta i nostri riflessi, rendendo chi guida pericoloso per sè e per gli altri. Numerosi fatti di cronaca ne sono continui testimoni. La normativa, seguendo questa logica, punisce maggiormente i neo-patentati e i conducenti di professione, ovvero gli autotrasportatori.
Se, nel corso del controllo, emerge che il tasso alcolico arriva fino a 0,5 gr/l il soggetto, tranne per la categoria neopatentati o autisti, non rischia alcuna sanzione. Purtroppo tale soglia è fortemente soggettiva e dipende anche da alcune caratteristiche fisiche del soggetto, rendendo difficile capire qual è la giusta dose da poter assumere. In media per un uomo sono sufficienti 36 grammi di alcool per raggiungere il limite legale da non superare per potersi mettere alla guida.
Analizzando in dettaglio le norme, ovvero art. 186 e 186-bis del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), il reato di guida in stato di ebbrezza viene punito in due modi diversi: dal punto di vista penale o amministrativo; questo dipende dal tasso alcolemico che viene riscontrato dalla Polizia nel corso dei controlli che avvengono nel caso di fermo stradale.

La legge configura tre diverse ipotesi (per automobilisti e motociclisti)

  • lett. A) illecito di natura amministrativa, nel caso in cui il tasso sia compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro sanzione amministrativa pecuniaria da € 532 a € 2.127 più sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
  • lett. B) fattispecie di illecito penale, nel caso in cui tasso sia compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro sanzione penale pecuniaria (ammenda) da € 800 a 3.200, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
  • lett. C) fattispecie di illecito penale, nel caso in cui tasso sia superiore a 1,5 grammi per litro: sanzione penale pecuniaria (ammenda) da € 1.500 a € 6.000, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni più sequestro dell’auto e confisca (vale a dire sottrazione definitiva) della medesima dopo la sentenza di condanna.

Per quanto riguarda gli autotrasportatori le fasce rimangono uguali, ma cambiano sanzioni ed importi:

  • da 0 a 0,5 grammi per litro la somma prevista cambia da 163 a 658 euro. Nel caso in cui però il conducente abbia provocato un incidente, la sanzione raddoppia.
  • da 0,5 a 0,8 grammi per litro la somma da versare oscilla fra 702 e 2810 euro. Vi è poi la possibilità di sospensione della patente dai 4 agli 8 mesi.
  • da 0,8 a 1,5 grammi per litro la somma varia fra 1066 a 4800 euro. La patente di guida può essere sospesa dagli 8 ai 18 mesi.
  • oltre i 1,5 grammi per litro la somma è compresa fra i 2000 e i 9000 euro, ed è inoltre previsto l’arresto, che può durare agli 8 ai 18 mesi. Viene poi predisposta la revoca della patente per conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Per quanto riguarda gli infradiciotenni alla guida in stato d’ebbrezza in motorino, la legge prevede che potranno conseguire la patente solo a partire dai 19 o 21, a seconda del tasso alcolemico riscontrato.
La scelta di quale cifra e periodo adottare per qualsiasi categoria ricade sempre sul giudice.

La legge 186bis prevede il divieto assoluto di assunzione di alcol per conducenti professionali, neopatentati (cioè soggetti che hanno conseguito la patente da meno di tre anni) e minori di anni 21. In dettaglio:
conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone con servizio a noleggio, con servizio di piazza o a taxi e servizio di linea;
conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose per conto di terzi, con servizio di linea e servizio di piazza;
conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.
Nel caso in cui il mezzo appartenesse a terzi, la pena cambia: non vi è confisca ma la sospensione della patente viene raddoppiate all’irresponsabile conducente che si è messo alla guida. Inoltre se la guida avviene fra le 22 e le 7 di mattina, l’ammenda subisce un aumento da un terzo alla metà.

GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti alcolimetrici possono avvenire anche in assenza di particolari sintomi e senza il consenso del conducente. Il test viene effettuato tramite uno strumento portatile che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria respirata, ovvero l’etilometro, facendo soffiare due volte di seguito a distanza di 5 minuti fra un test e un altro. Nel caso in cui le due misurazioni non corrispondano, la giurisprudenza stabilisce che all’automobilista venga contestato il reato minore. Nel caso degli conducenti professionisti (come di autocarri) invece le prove saranno tre e potranno essere effettuate anche in caso di sosta in piazzola.
Se il conducente rifiutasse di sottoporsi all’alcol test verrà automaticamente considerato come un reato e verrà punito come nel caso C.
Oltre al controllo mediate etilometro, la polizia stradale può sottoporre il soggetto sospettato di ubriachezza ad analisi del sangue, ma la giurisprudenza ha recentemente stabilito che si tratta di una violazione dei diritti della persona trattandosi di un esame invasivo se richiesto ai soli fini dell’accertamento del tasso alcolemico. Secondo la Cass. Pen. n. 4943/2018, ai fini del riscontro del tasso alcolemico nel sangue, possono essere utilizzati i risultati del prelievo disposto dai sanitari del Pronto Soccorso, in quanto non preordinato a riscontrare una prova a carico del conducente, ma ad approntare le terapie di soccorso necessarie.

REVOCA DELLA PATENTE

La revoca della patente avviene nel caso in cui l’ebbrezza sia recidiva e solo per i conducenti professionisti.
Quando la patente viene revocata per riottenerla è necessario conseguire nuovamente la patente sottoponendosi a tutti gli esami. Per le patenti C o D sarà quindi prima necessario ottenere la B. In questo caso il conducente verrà considerato neopatentato.
Dal 2010 la legge n. 120 del 29 luglio dà la possibilità al datore di lavoro di considerare giusta causa di licenziamento la revoca della patente al dipendente conducente di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

CONFISCA e SEQUESTO DEL MEZZO

Per confisca si intende l’espropriazione del bene da parte dello Stato. Per sequestro invece la disponibilità del mezzo viene momentaneamente tolta al proprietario. Al sequestro segue o la confisca o la riconsegna del veicolo. Se il veicolo con il quale è stato compiuto il reato dovesse appartenere ad un’altra persona, la sospensione della patente viene raddoppiata. Se invece appartiene al conducente il giudice predispone la confisca, previo sequestro, del veicolo. Il sequestro è una misura cautelare cui fa seguito la sentenza definitiva.
Per evitare la confisca è possibile tramutare l’arresto e l’ammenda in lavoro di pubblica utilità, tramite una conversione della pena, prevista per legge e stabilita dal Giudice penale. In tal caso, tra altri benefici, sarà eliminata anche la confisca del veicolo e dichiarata l’estinzione del reato.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel caso in cui il conducente/ automobilista/ autotrasportatore provocasse un incidente, provocando la morte (omicidio colposo stradale) o la lesione di terzi, lo stato di ebbrezza verrà considerato come un’aggravante.
Inoltre è da ricordare che in base alla Cass. Pen. n. 45514/2013 la fattispecie di guida in stato di ebbrezza i controlli possono essere effettuati anche quando il conducente si trova nel proprio mezzo fermo, in quanto la fermata viene considerata dalla giurisprudenza come una fase della circolazione.
Il nostro consiglio è quello di bere moderatamente o di attendere un lasso di tempo adeguato affinchè l’alcol non costituisca più un pericolo per voi e per gli altri. Esistono ormai in commercio numerosi tipi di etilometri, elettronico o usa e getta, da poter portare sempre con sè per agire in tutta sicurezza. Si possono comprare comodamente in farmacia. L’unica cosa di cui accertarsi è che questi kit siano a norma di legge.